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Scelti per voi: IVA e cippato

L’IVA SUL CIPPATO TORNA AL 10% GRAZIE A FIPER
Grazie a un’iniziativa congiunta di Fiper, socio CTI, ed Aiel, l’Iva sul Cippato è stata riportata al 10%.
Vi proponiamo il comunicato stampa di Fiper.
27. dicembre 2010
L’Agenzia delle Entrate ha confermato il parere dell’Agenzia delle Dogane che con nota 112878/RU del 19 luglio 2010 definiva il cippato quale “ …un articolo non trattato chimicamente da trattare esclusivamente per la produzione di calore equiparabile a “legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine, o in forme simili, classificate al codice NC 4401 1000”.
Il quesito è stato posto da Fiper e Aiel a seguito della pubblicazione della risoluzione n.124/E dell’Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2009. 
In data 23/12/2010, l’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa - Settore Imposte indirette - Ufficio IVA, ha comunicato a Fiper che alla cessione del prodotto “cippato” si renda applicabile l’aliquota IVA del 10% di cui alla Tabella A, parte III allegata DPR n.633 del 1972 a seguito della consulenza giuridica n. 954-68/2010. 
Il cippato a cui viene riconosciuta l’aliquota IVA del 10% può provenire da legname di diverse qualità; ciononostante, deve essere ottenuto attraverso un processo di taglio meccanico di sminuzzatura o cippatura, triturazione o frantumazione, senza aver subito trattamenti chimici. La destinazione d’uso: esclusivamente per la combustione e distribuzione di calore agli utenti attraverso reti di teleriscaldamento.
Righini, presidente della Fiper, esprime soddisfazione per il risultato ottenuto, che favorisce lo sviluppo e il consolidamento della filiera biomassa-energia”.

 



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